Igiene alimentare-TDP-IT
Consulenza Sicurezza Alimentare HACCP
Consulenza per l’analisi, la valutazione e l’adeguamento alle norme di igiene applicabili dei prodotti alimentari – Pacchetto igiene -
Analisi e applicazione del Sistema di autocontrollo in accordo al sistema H.A.C.C.P. - Hazard Analysis and Critical Control Points - introdotto dal Regolamento CE 852/2004.
Supporto nella gestione dei rapporti con organi di vigilanza e di prevenzione.
Legislazione
D.Lgs. 193/2007 – introduzione del sistema HACCP basato su 7 principi:
Il pacchetto igiene altro non è che un insieme di norme che regolamentano l’igiene e la sicurezza degli alimenti, formato da quattro regolamenti divenuti applicabili dal primo gennaio del 2006 di seguito riassunti:
1° Regolamento (CE) 852/2004 riguardante l’igiene dei prodotti alimentari (Estende l’autocontrollo alla produzione primaria (non basato su HACCP)).
2° Regolamento (CE) 853/2004 riguardante norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
3° Regolamento (CE) 854/2004 riguardante le norme specifiche per i controlli ufficiali su alimenti di origine animale.
4° Regolamento (CE) 882/2004 riguardante i controlli ufficiale (ispezione e verifica) della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
A questi si affianca il reg. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, e altri regolamenti specifici come il Reg. 2073/05; il Reg. 2074/05; Dir. CE 2002/99 che vanno a completare i diversi aspetti del Pacchetto Igiene.
D.Lgs. 193/2007 (al posto del D.Lgs. 155/97) - Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.
Principi generali di sicurezza alimentare:
Basati su:
RINTRACCIABILITA’ <-> TRACCIABILITA’ (Reg. 178/2002 art. 18)
È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi e delle loro materie prime. Gli operatori devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, predisponendo sistemi e procedure che siano a disposizione per le autorità competenti.